La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione individuato ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. 33/2013. L'amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui alla legge 241/1990. La tutela del diritto di accesso è disciplinata dal d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104.